3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno Altra fattispecie interessante riguarda l’ipotesi in cui il medico pratichi un accanimento terapeutico, impar consentito dal nostro ordinamento. Correttamente nel caso in esame i giudici hanno ritenuto la responsabilità https://bookmarklinx.com/story18574654/la-gu%C3%ADa-definitiva-para-errore-giudiziario